detrazione intermediazione immobiliare: a chi spetta e in che misura

aggiornato a luglio 2022

L’agevolazione, relativa alle spese di intermediazione immobiliare, spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile, secondo quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir che fa esplicito riferimento all’ “acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso”,  purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (circolare 4.08.2006 n. 28/E)Il venditore, quindi, non può beneficiare della detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (circolare 27.04.2018 n. 7/E).

La detrazione spetta anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione sempre che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (circolare 4.04.2008 n. 34/E). 

in che misura?

I contribuenti hanno diritto ad uno sconto Irpef pari al 19% sul compenso erogato, per un importo non superiore a 1.000 euro (fino al 1 gennaio 2007 l’importo massimo era di 4.000 euro). La detrazione si esaurisce in un unico anno di imposta (circolare 4.08.2006 n. 28/E).

Dal 2020 la detrazione può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se il reddito complessivo supera i 120.000 euro, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

attenzione!

Abbiamo sottolineato che l’immobile acquistato deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso.

Che succede quindi se acquisto un’unità immobiliare locata? In questo caso, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Che succede, invece, se l’immobile acquistato necessita di lavori di ristrutturazione edilizia? In questo caso, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto.

Inoltre, tenuto presente che accade molto spesso che la stipula dell’atto notarile non avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui viene stipulato il preliminare di vendita e quindi corrisposto il compenso per l’intermediazione immobiliare, cosa succede in questi casi? La spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato e che l’acquisto dell’immobile venga effettivamente concluso, altrimenti la detrazione operata in sede di dichiarazione dei redditi dal promissario acquirente, dovrà essere restituita (risoluzione 30.01.2009 n.26/E).

Se ho stipulato il preliminare di vendita e quindi corrisposto il compenso per l’intermediazione immobiliare, ma poi non è stato sottoscritto il contratto definitivo? Dal momento che l’agevolazione è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita il contribuente dovrà restituire la detrazione usufruita, assoggettando tale somma a tassazione separata.

Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, ad esempio moglie e marito, la detrazione, sempre nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà (circolare 4.08.2006 n. 28/E). Eccezion fatta, naturalmente, se un soggetto è fiscalmente a carico dell’altro, per cui la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

L’agevolazione non spetta, invece, se le spese sono state sostenute nel puro interesse dei familiari fiscalmente a carico, ovvero l’intestatario della fattura è un soggetto non proprietario (circolare 13.05.2011 n. 20/E).

quali documenti dunque occorre conservare:

– fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare

– preliminare registrato

– atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296 del 2006

– autocertificazione attestante che l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Per ogni approfondimento o chiarimento, consultate il vostro commercialista di fiducia!

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Pubblicato da Sara Di Censo Realtor

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