“cessione del fabbricato” e “comunicazione ospitalità”

La cessione del fabbricato/comunicazione di ospitalità è una procedura regolamentata dalla legge italiana per garantire la tracciabilità e la trasparenza nei trasferimenti di immobili, sia in caso di affitto che di vendita. Questa comunicazione è disciplinata dall’articolo 12 Decreto Legge 21/03/1978 n. 59, per la cessione del fabbricato, e dall’articolo 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per la comunicazione di ospitalità, e si integra con la registrazione dei contratti.

cos’è la cessione del fabbricato?

La cessione del fabbricato/comunicazione di ospitalità è l’obbligo di comunicare alle autorità competenti (normalmente la Questura o il Comune) il trasferimento di un immobile, che sia in locazione, vendita o comodato, a un nuovo soggetto.

Questa comunicazione ha una funzione importante per:

  • garantire la sicurezza pubblica;
  • fornire alle autorità informazioni aggiornate sui cambi di proprietà o di utilizzo degli immobili.

quando deve essere fatta?

La comunicazione deve essere effettuata in due casi principali:

  • se il nuovo occupante è un cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea: è obbligatorio effettuare la comunicazione entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, anche qualora il cessionario sia un parente (scarica il modulo “dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunicatario”)
  • se non è prevista la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate: per esempio, in caso di cessione senza corrispettivo economico per più di 30 giorni (comodato gratuito verbale) o in alcune particolari situazioni. Se invece il contratto è regolarmente registrato, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato (scarica il modulo “comunicazione di cessione di fabbricato”).

entro quando deve essere fatta?

La comunicazione deve essere effettuata dal cedente entro 48 ore dalla consegna dell’immobile al nuovo soggetto. Questo termine è perentorio: eventuali ritardi possono comportare sanzioni amministrative.

come effettuare la comunicazione?

La comunicazione avviene tramite un modulo specifico, che deve essere compilato con i seguenti dati:

  • data di cessione: giorno in cui l’immobile è stato effettivamente consegnato al nuovo soggetto;
  • dati del cedente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
  • dati del cessionario: nome, cognome, codice fiscale (o passaporto, se straniero);
  • dati dell’immobile: indirizzo, numero civico, eventuali subalterni.

Il modulo deve essere consegnato alla Questura competente per territorio o al Comune, dipende dal caso.

sanzioni in caso di omessa comunicazione

In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, si rischiano sanzioni amministrative che possono variare da 103,29 a 1.549,37 euro per le cessione di fabbricato, da 160 a 1.100 euro per la comunicazione di ospitalità stranieri.

Pubblicato da Sara Di Censo Realtor

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