Chi eredita un immobile via eredità è tenuto a pagare la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità per poter procedere alla vendita dell’immobile. La cosa fa spesso storcere il muso ai venditori, pertanto ho deciso di scrivere un articolo per approfondire l’argomento.
Il punto di partenza è sempre la Legge, in questo caso facciamo riferimento all’articolo 2643 del Codice Civile che così recita: “si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (…)”.
“Ma io ho fatto la successione!”. Questa generalmente è la replica dei proprietari. Il punto è che la semplice successione ha valore fiscale, senza incidere nei pubblici registri. Se faccio una visura catastale sicuramente questa risulterà, ma se faccio un’ispezione ipotecaria, ossia mi rivolgo alla conservatoria, non vi sarà traccia e varrà così meno il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni. Praticamente è come se l’immobile fosse ancora della persona deceduta e da questa finisse al nuovo acquirente senza passare per l’erede.
Dunque, la trascrizione dell’accettazione tacita d’eredità, è una vera e propria garanzia: in questo modo, infatti, la compravendita non potrà mai essere messa in discussione essendovi continuità nei pubblici registri.